NORME TECNICHE GENERALI PER PRODUZIONE INTEGRATA

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Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

Le “Norme Tecniche” indicano i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Esse sono state predisposte tenendo conto di:

  • Direttiva n. 128/09/UE relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento all’articolo n. 14, comma 1, 2, 3, 4 e 5;
  • DLgs n. 150 del 14/8/2012 con particolare riferimento:
  • all’articolo 20, relativo al recepimento della Direttiva n. 128/09/UE; o all’articolo 2 comma 4;
  • DM del 22 gennaio 2014 relativo al PAN (Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa integrata volontaria;
  • Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 e gli atti conseguenti, con particolare riferimento alla lista delle sostanze attive (s.a.) candidate alla sostituzione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Reg. n. 408 dell’11/3/2015.

Inoltre si è tenuto conto di:

  • Normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
  • Principi e criteri definiti nella “Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea;
  • Linee Guida Nazionali in vigore;
  • Innovazioni tecniche messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata;
  • Indicazioni del FRAC, dell’IRAC e dell’HRAC e le indicazioni scientifiche acquisite sul territorio per la gestione delle resistenze ai prodotti fitosanitari.

L’adesione al sistema di produzione integrata presuppone il rispetto delle norme sovraordinate con particolare riferimento a:

  • regime di condizionalità previsto dal Regolamento (CE) 1306/2013 e successive norme di attuazione nazionali e regionali;
  • il DPGR n. 10/R del 29/10/07, recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
  • il DPGR n. 15/R dell’11/12/06 recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.

Esse costituiscono il riferimento regionale per:

  • L’applicazione dell’operazione “Produzione integrata” nell’ambito della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Reg. 1305/2013;
  • L’applicazione del marchio previsto dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011 n. 4;
  • L’applicazione dei programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. CE 1308/2013, qualora le OO.PP. attivino uno o più interventi in questa direzione.

In generale, per la produzione agricola integrata volontaria attuata nella Regione Piemonte si fa sempre riferimento agli impegni previsti dalle presenti Norme Tecniche redatte in conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata.